Art. 35.
(Finanziamenti e contributi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni anno, accantonano una quota del bilancio di previsione

 

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definita su base triennale, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da destinare alle finalità di cui all'articolo 34.
      2. I contributi di cui al comma 3 dell'articolo 34 possono concorrere con quelli previsti agli articoli 14 e 24.
      3. I contributi di cui al comma 3 dell'articolo 34 possono essere erogati, tramite le commissioni regionali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), in denaro o in servizi. La parte di contributo in denaro non può superare il 20 per cento del costo complessivo di produzione dell'opera, come dichiarato dall'impresa di produzione all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).